Con ordinanza n.20249 del 15.07.2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che “la dichiarazione formale di cui all’art.31, comma 2, Reg. Consob n.11522 del 1998, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si affermi che la società amministrata dispone di competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in strumenti finanziari, vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al riguardo, gravando sull’investitore l’onere di provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell’intermediario. Ne consegue che in giudizio, sul piano probatorio, l’esistenza dell’autodichiarazione è sufficiente ad integrare una prova presuntiva semplice della qualità di investitore qualificato in capo alla persona giuridica, gravando su quest’ultima l’onere di allegare e provare specifiche circostanze dalle quali emerga che l’intermediario conosceva, o avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, l’assenza di dette competenze ed esperienze pregresse”. La Corte ha poi anche rimarcato la differenza che sul tema assume la distinzione tra le persone giuridiche e quelle fisiche. “Mentre, per le prime, la disposizione richiede una dichiarazione per iscritto (c.d. autoreferenziale), per le persone fisiche l’accento è posto direttamente sul possesso delle effettive qualità, che vanno rese note (<<documentino>>) all’intermediario, non rilevando la mera autodichiarazione”. La Corte ha poi trattato il tema dell’adeguamento dei rapporti già in corso all’atto dell’introduzione della normativa Mifid e, quindi, del nuovo Regolamento Consob n.16190/2007 (sostitutivo del regolamento n.11522/1998). La questione concerne la lettura combinata degli artt.35 – disciplinante la comunicazione ai clienti della nuova classificazione (in qualità di cliente al dettaglio, professionale o controparte qualificata) – e 113 del Regolamento n.16190/2007, quest’ultimo avente ad oggetto il termine ultimo – indicato nel 30.06.2008 – fissato per gli intermediari onde provvedere agli adempimenti in tema di informazione alla clientela. La Cassazione, confermando quanto sul punto stabilito dalla Corte territoriale, ha osservato che “nonostante il nuovo regolamento MIFID prescriva in via transitoria, all’art.113, la riclassificazione entro il 30.6.2008 degli operatori qualificati quali clienti al dettaglio tramite dichiarazione ex art.35 (medesimo regolamento), se non rientranti nella categoria dei clienti professionali, tuttavia la conseguenza di eventuali inadempimenti non poteva riverberarsi sui rapporti contrattuali già in essere, in cui obblighi informativi erano stati già puntualizzati, dovendosi al più ritenere necessaria una modificazione dei contratti-quadro in vista della conclusione di nuovi ordini di acquisto di strumenti finanziari”. Peraltro, soggiunge la Corte, “né è possibile rintracciare nell’invocata normativa transitoria alcun meccanismo di risoluzione automatica dei contratti in corso di esecuzione, come pretenderebbe la ricorrente”.

Corte di Cassazione – ordinanza n.20249 del 15.07.2021