Con ordinanza n.29240 del 20.10.2021, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento (cfr. ordinanza n.8883 del 13.05.2020) secondo il quale i decreti ministeriali ex legge n.108/1996 hanno natura integrativa della norma e, pertanto, nei giudizi di merito non vi è l’onere di produrli, atteso che il Giudice può acquisirne conoscenza aliunde. Secondo la Corte, difatti, il “giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile”.

Tale principio, di contro, non è predicabile nei giudizi di legittimità, ove da un lato è inammissibile la produzione di documentazione non depositata nei gradi precedenti, dall’altro lato non può trovare applicazione il principio iura novit curia.

Cassazione – ordinanza n.29240 del 20.10.2021