Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico di parte opposta come da S.U. della Suprema Corte n. 19596/2020: “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

 

Cassazione SS UU, sentenza n.19596 del 18 settembre 2020