Si segnalano due importanti decisioni, la n.2461/23 e la n.2462/23, pronunciate dal Collegio di coordinamento dell’ABF in merito alle modalità di calcolo del TEG con riguardo alle polizze abbinate ai finanziamenti.

In particolare il Collegio ha sancito che :
”per i contratti stipulati sotto la vigenza delle “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel 2009, ove sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione, mentre eventuali importi trattenuti dall’intermediario mutuante devono essere inclusi nel TEG.”
In pratica, se è consentito escludere dal TEG il costo delle polizze assicurative abbinate al finanziamento, tale esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Pertanto, se l’intermediario erogante trattiene una parte delle somme ricevute dal cliente per il pagamento della polizza assicurativa, gli importi trattenuti devono essere inclusi nel TEG.
Di contro “per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.”

Ne consegue che per i contratti stipulati sotto la vigenza delle nuove “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, emanate nel luglio 2016, laddove sia consentito escludere dal calcolo del TEG il costo della polizza facoltativa stipulata contestualmente, non deve essere inclusa nel calcolo nemmeno l’eventuale provvigione incamerata dall’intermediario.

abf – collegio coordinamento 2461 del 14.03.2023

abf – collegio coordinamento 2462 del 14.03.2023