La Corte di Cassazione, con sentenza n.20251 del 15.07.2021, ha rigettato il ricorso promosso dall’intermediario finanziario – in uno con la compagnia assicurativa – confermando la sentenza di appello che li aveva condannati al risarcimento del danno subito dall’investitore per aver operato in conflitto d’interessi senza preventivamente informare il cliente (nel caso di specie l’informativa era stata resa solo dopo aver dato esecuzione all’operazione d’investimento).

Secondo la Corte, difatti, non è vero, come invece sostenuto dai ricorrenti, che a seguito dell’entrata in vigore della normativa Mifid I sarebbe stato abrogato l’obbligo di astensione – posto in capo all’intermediario dall’art.27 del Regolamento Consob n.11522/1998 – dal compiere operazioni in conflitto d’interesse in assenza di consenso dell’investitore.

Semplicemente, dice la Corte, si è passati “da un’impostazione basata sul principio del consenso espresso (cfr.art.27 Regolamento n.11522/1998, n.d.r.) ad un’impostazione basata ora sul principio del consenso tacito”.

In sintesi, il risparmiatore deve in ogni caso essere preventivamente informato e può, alla luce della nuova normativa, esprimere il consenso al compimento dell’operazione in conflitto d’interesse anche tacitamente per fatti concludenti (laddove, di contro, prima dell’entrata in vigore della normativa Mifid il consenso poteva essere manifestato solo espressamente).

Il danno da risarcire è pari alla differenza tra quanto investito e quanto incassato dalla vendita dei titoli.

Corte_di_Cassazione_Sezione_I_sentenza_n_20251_del_15_luglio_2021