Il Tribunale di Napoli si è espresso sui più rilevanti e ricorrenti temi che concernono il contenzioso bancario in tema di rapporti di mutuo.
5_Tribunale_di_napoli_sentenza_n.416_del_15.1.2021
La sentenza n.416 del 15.01.202 va segnalata per la meticolosità e puntualità con cui il Magistrato ha argomentato la propria posizione sui diversi aspetti trattati, non senza fornire una panoramica ampia su ciascuna questione.
Occorre premettere che la pronuncia risulta – per quanto innanzi detto – molto corposa e di non semplice lettura da parte di chi non opera in questo ambito. Se ne fornirà, quindi, un commento necessariamente succinto, rinviando alla lettura della pronuncia per i necessari approfondimenti.
Ancora in via preliminare, va immediatamente detto che i principi sanciti dal Magistrato partenopeo appaiono conformi alla giurisprudenza maggioritaria e in massima parte condivisibili.
Le questioni trattate si incentrano su tre temi, riguardanti: 1) il rispetto della normativa antiusura ex legge n.108/1996; 2) la rappresentazione al mutuatario del costo complessivo dell’operazione mediante l’indicazione contrattuale del TAEG/ISC; 3) la legittimità dei cosiddetti “piani di ammortamento alla francese”.
Molteplici sono i principi sanciti in tema di usura. In primo luogo, il Tribunale – conformemente alla giurisprudenza oramai consolidata sul punto – ha ribadito che non è possibile esperire le verifiche antiusura impiegando metodologie di determinazione del TEG difformi da quella impiegata dalla Banca d’Italia per il calcolo del TEGM (e quindi del “tasso soglia”, che è derivazione diretta del TEGM). E’ pertanto destituita di fondamento la metodologia di calcolo – talvolta impiegata dai consulenti tecnici dei mutuatari – volta a determinare il costo complessivo
del rapporto sommando il tasso di natura corrispettiva al saggio di mora. Parimenti infondate risultano ulteriori metodologie di calcolo volte a dimostrare l’usurarietà degli interessi di mora se rapportati alla sola sorta capitale ricompresa in ciascuna rata di mutuo (mediante il calcolo del cosiddetto TE.MO.), ovvero previa determinazione del TAEG di mora. Con riguardo a tale ultima questione, il Giudice napoletano ha osservato che il TAEG del rapporto si determina sul presupposto – normativamente sancito dall’art.19.3 della direttiva 2008/48/CE – che il rapporto si svolga regolarmente, presupposto che non lascia spazio ad ipotesi di inadempimento. Del resto, soggiunge correttamente il Magistrato, neppure è possibile dimostrare l’usurarietà del tasso di mora prospettando simulazioni (in termini di giorni di ritardo nel pagamento delle rate di mutuo) che non trovino riscontro nel reale andamento del rapporto.
In ogni caso, l’eventuale usurarietà del saggio moratorio non determinerebbe la totale gratuità del rapporto, sì come usualmente richiesto dai mutuatari, “atteso che l’art. 1815, II comma, c.c. delinea la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione “e non sono dovuti interessi” non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell’operatività dell’ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, II comma, c.c.”. Sul punto, quindi, il Magistrato partenopeo – con scelta assolutamente condivisibile in quanto maggiormente aderente ad una complessiva lettura della normativa di settore – ha preso le distanze dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in ipotesi di usurarietà del tasso di mora non potrebbe sancirsi la non debenza degli interessi dovuti in caso di inadempimento, restando comunque dovuti gli interessi moratori liquidati al saggio legale (sentenza n.17447 del 28.06.2019), ovvero addirittura corrispettivo (sentenza n.19597 del 18.09.2020 resa a SS.UU.).
Sempre in tema di usura, il Tribunale di Napoli, con la sentenza in commento, ha inoltre sancito l’irrilevanza – ai fini del computo del TEG del rapporto – della commissione di estinzione anticipata (CEA) eventualmente dovuta dal mutuatario onde estinguere il finanziamento prima della scadenza contrattuale.
Sul punto, in particolare, il Giudice estensore ha sostenuto da un lato che la CEA non assume una funzione remunerativa dell’erogazione del prestito, dall’altro che trattasi di un onere che – per espressa indicazione della BdI – non concorre alla determinazione del TEGM e, quindi, non può considerarsi ai fini del computo del TEG dello specifico rapporto esaminato in ragione del “principio di simmetria” a più riprese sancito dalla Corte di legittimità (anche a SS.UU.).
In ogni caso, richiamando il Tribunale di Torino (sentenza del 13.10.2017), il Magistrato ha precisato che “la verifica di usura deve farsi ex ante per i soli costi che sono ragionevolmente certi al momento della conclusione del contratto, perché dipendenti dalla regolare esecuzione del programma negoziale. Deve farsi a posteriori, e in relazione all’effettivo applicato” con riguardo agli oneri di incerta applicazione, quali gli interessi di mora e la commissione di estinzione anticipata.
Altro tema trattato dalla pronuncia in esame concerne l’indicazione, in contratto, di un TAEG/ISC difforme e inferiore alla sua reale misura. Sul punto il Giudice partenopeo ha negato l’applicabilità del sesto comma (seconda parte) dell’art.117 TUB, che sanziona con la nullità le clausole contrattuali che prevedono l’applicazione di condizioni più onerose di quelle pubblicizzate. Ciò in conformità con la giurisprudenza maggioritaria, secondo la quale il TAEG/ISC non rappresenterebbe un’autonoma condizione economica del rapporto ma unicamente un indicatore dell’onerosità complessiva del finanziamento. Talché, la sua errata indicazione non determinerebbe profili di nullità ma unicamente un obbligo risarcitorio in capo alla banca, che potrebbe essere condannata al risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui il mutuatario riuscisse a provare che se avesse avuto contezza del reale costo del finanziamento non avrebbe sottoscritto il contratto ovvero lo avrebbe concluso a condizioni diverse con un altro istituto di credito.
Onde argomentare la propria posizione, il Magistrato ha preso le mosse dalla normativa speciale prevista per il credito al consumo, normativa che espressamente prevede la rideterminazione del rapporto di finanziamento al tasso minimo dei BOT in ipotesi di errata rappresentazione del TAEG del rapporto (art.125 bis, commi 6 e 7, TUB). Quindi, uniformandosi all’orientamento giurisprudenziale prevalente, il Giudicante- ha concluso che se il legislatore ha espressamente previsto la rielaborazione del rapporto ai tassi BOT – in caso di errata rappresentazione del TAEG – unicamente nell’ambito del credito al consumo è perché non si è voluto estendere la medesima sanzione ai contratti di finanziamento non rientranti nel credito al consumo.
Sul punto occorre segnalare – per completezza di trattazione – la sentenza n.1455 del 26.06.2019 del Tribunale di Cagliari che, mediante argomentazioni altrettanto persuasive ha illustrato le ragioni per le quali all’errata indicazione del TAEG/ISC consegua la rielaborazione del rapporto ex art.117 TUB anche laddove non si tratti di contratti di credito al consumo.
La terza questione affrontata dal Magistrato napoletano concerne, infine, i cosiddetti “piani di ammortamento alla francese”. Sul punto occorre premettere che tale criterio di ammortamento era stato già sottoposto al vaglio di legittimità della Magistratura nel 2008, allorquando il Tribunale di Bari – sezione distaccata di Rutigliano – con sentenza n.113 del 29.10.2008 sancì l’illegittimità di tale criterio di rimborso per violazione del divieto di anatocismo ex art.1283 c.c. Tale pronuncia, tuttavia, rimase pressoché isolata, atteso che la giurisprudenza di merito successiva assunse una posizione praticamente granitica in favore della piena regolarità di tale criterio di rimborso, che non violerebbe affatto il divieto di anatocismo.
La questione è tornata in auge all’indomani della pubblicazione di una importante – quanto complessa – sentenza emessa dal Tribunale di Massa (la n.797 del 13.11.2018, seguita da altre di pari tenore), che ha spiegato – avvalendosi degli studi condotti in ambito scientifico dal prof. Annibali (Ordinario di Matematica Finanziaria presso l’Università “La Sapienza” di Roma) – che un piano di ammortamento alla francese, ovverosia a rata costante, può essere elaborato tanto in regime di capitalizzazione composta degli interessi quanto in regime semplice.
Prima di richiamare le posizioni assunte sul punto dal Giudice napoletano, occorre premettere che l’argomento viene ancora oggi in massima parte trattato confondendo il concetto di capitalizzazione con quello di anatocismo. Tale errato presupposto conduce da un lato alla proposizione di domande giudiziarie mal poste, dall’altro lato a conclusioni giurisprudenziali non condivisibili (sebbene talvolta “orientate” dalla domanda non centrata).
E’ appena il caso di precisare che i concetti di capitalizzazione e anatocismo vanno mantenuti giuridicamente distinti, sebbene, sotto il profilo tecnico-contabile, possano condurre a risultati numerici identici (l’evidenza più classica di questa identità si ha nei rapporti di conto corrente bancario).
Sull’argomento il Magistrato ha rammentato, in via preliminare, che “l’orientamento sostanzialmente unitario della giurisprudenza di merito – facendo leva su varie argomentazioni – esclude la produzione di anatocismo nel metodo di ammortamento a rata fissa (c.d. “alla francese”)”. Partendo da tale assunto e dopo aver compiutamente illustrato il meccanismo tecnico-contabile posto alla base del calcolo degli interessi ricompresi in ciascuna rata di mutuo, il Magistrato ha concluso affermando – correttamente – che “sebbene possa dirsi in astratto che la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell’interesse composto (interesse liquidato sul capitale in scadenza) l’applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all’art. 1283 c.c.”.
Difatti, “il metodo “alla francese” comporta …. che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi”. “In tale prospettiva – ha soggiunto ancora correttamente il Giudice – l’applicazione dell’interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”.
Esclusa la sussistenza di effetti anatocistici, il Magistrato – aderendo ad una parte della giurisprudenza – ha ritenuto di non ravvisare profili di indeterminatezza nei classici mutui “alla francese” e ciò in quanto il contratto recherebbe la chiara indicazione di tutti gli elementi necessari a determinare il piano di ammortamento: importo mutuato, tasso d’interesse, numero e periodicità delle rate (in senso conforme Tribunale di Napoli, sentenza n.7152 del 29.10.2020).
Sul punto sembra utile fare chiarezza. Grazie agli studi matematici del richiamato prof. Annibali si è compreso, difatti, che a parità di importo finanziato, di tasso d’interesse nominale, di durata del prestito e di periodicità della rata è possibile determinare il valore della rata di rimborso secondo lo schema cd. francese impiegando tanto il regime composto quanto il regime semplice. In tale ultimo caso la rata da corrispondere è più bassa, così come inferiori, complessivamente, risultano gli interessi da versare all’istituto mutuante. Nei termini suddetti la questione è stata inquadrata dalla Corte d’Appello di Bari, che con sentenza n.1890 del 03.11.2020 si è così espressa: “a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e di numero di rate, due prestiti, a seconda del regime di capitalizzazione, produrranno un costo del tutto diverso, “che risulterà decisamente più alto in regime di capitalizzazione composta, mentre sarà indiscutibilmente più ridotto in regime di capitalizzazione semplice””.
Che i classici piani di ammortamento alla francese comportino l’adozione del regime composto degli interessi è circostanza oramai pacifica e riconosciuta dalla stessa Banca d’Italia, oltre che dallo stesso Giudice napoletano (ancorché questi neghi, correttamente a parere dello scrivente, che la ridetta capitalizzazione degli interessi generi effetti anatocistici). Parimenti pacifica (o comunque facilmente dimostrabile dal punto di vista tecnico-contabile) è la possibilità di ammortizzare un finanziamento mediante il procedimento “alla francese” – ovverosia mediante il pagamento di una rata costante – sia in regime semplice che composto. Ciò posto, va quindi compreso se l’adozione del regime composto in assenza di espressa pattuizione tra i contraenti disveli o meno un profilo di illegittimità.
Per fornire esaustiva risposta a tale quesito occorre, a parere dello scrivente, distinguere in via preliminare quei contratti di mutuo in cui è espressamente indicato il valore della rata (costante) di rimborso da quelli in cui l’importo della rata non trova invece menzione. In detti ultimi contratti, difatti, è possibile ravvisare un profilo di indeterminatezza che certamente non affligge i primi. Se poi il ravvisato profilo di indeterminatezza possa considerarsi superato dalla sottoscrizione, da parte del mutuatario, del piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo è questione dibattuta in giurisprudenza. Vale la pena ricordare che, secondo la Corte d’Appello di Bari (sentenza n.1890/2020), non vale a sanare il vizio di indeterminatezza la predisposizione del piano di ammortamento (nel caso affrontato dalla Corte allegato unicamente all’atto di erogazione e quietanza e non anche al contratto di mutuo), “il quale costituisce solo l’esito numerico finale dell’applicazione di criteri e parametri di calcolo del tasso di interesse (quali, in particolare, il regime finanziario ed il metodo di computo degli interessi utilizzati) mai esplicitati in contratto né conoscibili all’atto di assunzione dell’obbligo negoziale”.
In ogni caso, pur volendo ritenere sanato l’eventuale vizio di indeterminatezza con l’allegazione contrattuale del piano di ammortamento sottoscritto, occorre fare un’ulteriore riflessione: se è vero – come è vero – che è possibile ammortizzare il finanziamento tanto in regime composto quanto in regime semplice degli interessi, con oneri a carico del mutuatario del tutto differenti, vuol dire che il regime finanziario rappresenta una condizione economica del rapporto. Se questo è vero – e sembra innegabile – la mancata indicazione in contratto del regime finanziario viola il comma quarto dell’art’117 TUB (“I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”). Peraltro, l’impiego del regime finanziario composto, oltre ad essere contemplato in contratto, deve anche essere oggetto di espressa approvazione da parte del mutuatario, così come sancito dal comma 6 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (“Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), precetto che nella sentenza in commento si ritiene non applicabile ai rapporti di mutuo con piano di ammortamento alla francese.
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