Contratti, l’onere della prova nei rapporti bancari

Due interessanti sentenze concernenti l’onere di esibizione del contratto disciplinante il rapporto bancario.

Corte d Appello Roma sentenza n.5767 del 20.11.2020

Corte di Cassazione, ordinanza n.6480 del 09.03.2021

Esprimendosi su una questione controversa in giurisprudenza, la Corte d’Appello di Roma – con sentenza n.5767 del 20.11.2020 – ha chiarito, correttamente ad avviso di chi scrive, che l’onere di esibizione del contratto disciplinante il rapporto bancario è a carico della banca allorquando il correntista ne abbia negato l’esistenza.

La questione trattata trae origine dal combinato disposto dei commi primo e terzo dell’art.117 TUB, secondo i quali “i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti” (primo comma), “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo” (terzo comma).

Secondo la Corte, difatti, “se il contratto è negato (nel senso che è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, n.d.r.), la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo”.

Viene dunque superata la tesi, pure lungamente avallata in giurisprudenza, secondo la quale sarebbe sempre e comunque l’attore correntista a dover esibire in giudizio il contratto posto alla base del rapporto oggetto di causa.

Peraltro, in replica all’istituto di credito, secondo il quale “è di palmare evidenza che le circostanze evidenziate (l’inesistenza del contratto in forma scritta, n.d.r.) appaiano del tutto inverosimili”, il Collegio ha rilevato che “non è un tema che possa risolversi col criterio della verosimiglianza o inverosimiglianza dell’ipotesi, come sembra invece desiderare l’appellata, ma solo con la relativa prova”.

Chiarito quanto innanzi, il Giudice d’Appello ha anche precisato che nel caso di specie il ribaltamento degli oneri probatori non discende affatto dall’applicazione del “principio della vicinanza della prova”, principio la cui validità nei giudizi tra correntisti e istituti di credito è stata messa in discussione dal Supremo Collegio (Corte di Cassazione, sentenza n.33009 del 13.12.2019, pronuncia peraltro in contrasto con la sentenza n.24051 del 26.09.2019 che aveva deciso, su simile fattispecie, in modo difforme), quanto, piuttosto, dall’esigenza della banca di dar prova di una circostanza – l’esistenza del contratto in forma scritta – espressamente negata dal correntista attore.

In sintesi, alla base del ragionamento della Corte romana vi è l’inquadramento della domanda ex art.112 c.p.c.. Una cosa è negare l’esistenza in forma scritta (ex art.117, comma primo, TUB) del contratto regolante il rapporto – eccezione che non può che essere confutata, dalla banca, mediante l’esibizione in giudizio del contratto medesimo – altra cosa è negare la validità delle clausole contrattuali, eccezione che andrebbe provata mediante l’esibizione, ad opera del correntista, del contratto contemplante le clausole invalide. E’ con riguardo a tale ultima fattispecie che la Corte di Cassazione, mediante la cennata pronuncia (n.33009/2019), ha statuito che “nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”.

I principi statuiti – e soprattutto ben argomentati – dalla Corte d’Appello di Roma sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione mediante la recente ordinanza n.6480 del 09.03.2021.