La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima sentenza in oggetto, ha accertato la nullità – ex art.1418, primo comma, c.c. – dei contratti prevedenti la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di tipo revolving sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C..

Articolo pubblicato sul sito web “Diritto del Risparmio”.

Diritto del risparmio – Contratto di apertura di credito con carta di tipo revolving la sentenza della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, sentenza n.12838 del 13.05.2025