La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la recentissima sentenza in oggetto, ha accertato la nullità – ex art.1418, primo comma, c.c. – dei contratti prevedenti la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di tipo revolving sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C..
Articolo pubblicato sul sito web “Diritto del Risparmio”.
Corte di Cassazione, sentenza n.12838 del 13.05.2025
Scrivi un commento