Con sentenza molto motivata, la Corte napoletana ha rigettato l’appello proposto dalla parte mutuataria per ottenere la declaratoria di nullità della clausola interessi per manipolazione del tasso Euribor e conseguente ripetizione degli interessi pagati indebitamente. Da segnalare la circostanza, in parte rilevante nelle motivazioni della Corte, che il contratto di mutuo era stato sottoscritto – invero presso operatore bancario direttamente coinvolto nell’intesa manipolativa – ad ottobre 2004, ovverosia circa un anno prima che avesse avvio la condotta illecita.
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