Con la recentissima sentenza n.4360/2025, la Corte d’Appello di Napoli, esprimendosi sulla compensazione atecnica tra rapporti bancari, ha “evidenziato preliminarmente che gli anticipi su fatture non hanno alcuna autonomia laddove regolati in un conto corrente (come nella specie) e come ben chiarito dal tribunale”, aggiungendo anche che “secondo concorde giurisprudenza di legittimità in riferimento ai rapporti bancari, la compensazione opera automaticamente, in quanto prevista per legge (cfr. tra le tante Cass. 2023 n. 34424; 2016 n. 512)”.
Difatti, “quando le voci di debito – credito nascono da un rapporto unitario, è sufficiente procedere all’accertamento delle reciproche partite di dare ed avere anche se non è proposta specifica domanda riconvenzionale od eccezione di compensazione. Partendo da tale principio generale, nell’ambito dei rapporti bancari la compensazione automatica deriva dalla piana e mera applicazione dell’art. 1853 c.c., a mente del quale, se tra banca e correntista intercorre una pluralità di rapporti o di conti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente”.
Articolo pubblicato sul sito web il ” Diritto del Risparmio”
Diritto del risparmio – La Corte d’Appello di Napoli sulla compensazione atecnica
Scrivi un commento