Con due recenti ordinanze, la n.23433 del 17 luglio e la n.24165 del 28 luglio, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sugli accertamenti in tema d’usura nell’ambito dei rapporti bancari, consolidando il proprio orientamento.
Con la prima ordinanza gli ermellini hanno ribadito che il momento rilevante per la verifica dell’usurarietà del rapporto è quello pattizio, “con la conseguenza che il successivo superamento della soglia usuraia, determinato da fluttuazioni dei tassi di mercato, non comporta la nullità né l’inefficacia della clausola originariamente lecita (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675)”.
Tuttavia, spiega la Cassazione, va tenuto distinto il caso in cui il superamento della soglia non discenda da “un fattore esterno ed indipendente dalla volontà delle parti”, bensì dall’esercizio dello jus variandi – ex art.118 TUB – da parte dell’intermediario.
In tal caso, “la successiva determinazione del tasso non costituisce la mera prosecuzione delle condizioni originarie, ma si configura come una nuova regolamentazione del rapporto, suscettibile di autonoma valutazione alla stregua della disciplina antiusura vigente al momento della sua applicazione, dovendo verificarsi la conformità del tasso così determinato al limite stabilito dalla legge”.
Si tratta, quindi, di nuova pattuizione – ad accettazione tacita – idonea a configurare usura originaria ex art.1815 c.c. e non di semplice “usura sopravvenuta” irrilevante secondo SS.UU. n.24675/2017 (in senso conforme Cassazione, ordinanza n.18227 del 03.07.2024).
Chiarissima è la conclusione rassegnata dalla Suprema Corte, secondo la quale “deve pertanto ritenersi che il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta non sia estensibile ai casi in cui il superamento del tasso soglia sia direttamente imputabile ad una modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’intermediario, occorrendo in tal caso procedere ad una verifica autonoma della legittimità del tasso applicato al momento della variazione”.
Con l’ordinanza n.24165 del 28 luglio, la Corte ha ribadito che la “clausola di salvaguardia” non vale ad escludere l’usurarietà degli interessi di mora, se pattuiti già oltre soglia. Essa, piuttosto, si pone sul piano probatorio, ribaltando sull’intermediario l’onere di dimostrare di aver correttamente applicato la “clausola di salvaguardia” praticando tassi inferiori al limite d’usura (in senso conforme, Corte di Cassazione, ordinanza n.18037 dell’01.07.2024).
Sull’argomento vale la pena di richiamare l’ordinanza di Cassazione n.27106 del 18.10.2024, con la quale la Corte chiarì che “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe”.
Un mese dopo, con ordinanza n.29817 del 19.11.2024, gli ermellini ribadirono che “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe”.
Sebbene in termini leggermente diversi (e in tal caso con riferimento ai rapporti di conto corrente), il tema era già stato affrontato per la prima volta con l’ordinanza n.12965 del 22.06.2016, con la quale la Corte affermò “il principio per cui la clausola contenuta nei contratti di apertura di credito in conto corrente, che prevedeva l’applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti dal cliente e con fluttuazione tendenzialmente aperta, da correggere con sua automatica riduzione in caso di superamento del cd. Tasso soglia usuraio, ma solo mediante l’astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, è nulla ex art. 1344 cod. civ., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurai, previsto dall’art. 1815, co. 2 cod. civ. per il mutuo, regola applicabile per tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro una remunerazione”.
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