Con ordinanza n.10460 dello scorso 21 aprile, la Cassazione ha affermato il principio (da sempre sostenuto dallo scrivente) secondo il quale per variazione in peius del tasso d’interesse – dunque soggetta al rispetto delle disposizioni dell’art.118 TUB – non deve intendersi unicamente la modifica oltre il tasso originariamente indicato in contratto, bensì qualsiasi modifica al rialzo del tasso d’interesse, anche quella praticata nei limiti del saggio contrattuale.
Secondo la Corte, difatti, “anche le modificazioni in melius, sono oggetto di un fenomeno negoziale, il cui esito consiste nella modificazione del contenuto contrattuale”. Pertanto, l’eventuale rialzo del tasso che in precedenza era stato ridotto in favore del correntista rappresenta pur sempre una modifica peggiorativa soggetta al rispetto dell’art.118 TUB, anche laddove non superi il saggio contrattuale.
In ordine allee deduzioni dell’istituto di credito, la Corte ha osservato che “la tesi finisce per elidere, diremmo aggirare, la disciplina dello ius variandi che la norma fissa, giacché la variazione in senso favorevole del tasso finirebbe per tradursi poi nella facoltà della banca di modificarlo in aumento a propria insindacabile discrezione, sia pure nel range della soglia convenuta ab origine, il che renderebbe, oltretutto, indeterminato, pro tempore, il tasso debitore, effetto in netto contrasto con il principio per cui i tassi devono essere determinati”.
In sintesi, “non coglie nel segno l’obiezione della controricorrente secondo la quale variazione sfavorevole sarebbe solo quella peggiorativa della pattuizione del tasso convenuta in contratto”.
Con la recente ordinanza la Corte ha anche chiarito che “l’art. 118 del Testo unico bancario, nella formulazione introdotta dall’art. 10 del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4.8.06, n. 248, si applica ai contratti in corso all’entrata in vigore della novella, in relazione all’esercizio, da parte della banca, dello ius variandi successivo a tale data”.
In sintesi, la nuova formulazione introdotta nel 2006 – prevedente l’indicazione del “giusto motivo” – si applica anche ai contratti sorti antecedentemente.

Corte di Cassazione, ordinanza n.10460 del 21.04.2026_