La Cassazione, con ordinanza n.14321 del 05.05.2022, ha chiarito che la domanda della banca di vedersi rimborsato unicamente il saldo debitore del conto anticipi non vale a paralizzare la domanda del correntista (o del garante) di richiedere l’accertamento del reale dare/avere tra le parti previa elisione delle poste indebite liquidate sul conto ordinario con il quale vi sia “connessione contabile e funzionale”.

Cassazione – ordinanza n.14321 del 05.05.2022