Con ordinanza n.14872 dell’11.05.2022, la Corte di Cassazione, ritenendo rilevante – ex art. 116 c.p.c. – il mancato ottemperamento dell’ordine di esibizione degli estratti conto (decennali) già invano richiesti ex art. 119 TUB, ha chiarito che in siffatte ipotesi il Magistrato, ai fini della rideterminazione del saldo del rapporto, può fare impiego del noto principio del “saldo zero” anche in caso di azione proposta dal correntista. Secondo la Corte, difatti, il mancato assolvimento dell’onere probatorio – posto in capo al correntista-attore – di esibizione degli estratti conto è da imputarsi alla condotta illegittimamente omissiva dell’istituto di credito.

Cass.-Civ.-Sez.-I-11-maggio-2022-n.-14872