Con ordinanza n.18815 del 10.06.2022, la Corte di Cassazione ha ribadito, in tema di prescrizione del diritto di ripetizione del correntista, i seguenti principi tutti già espressi con precedenti pronunce: 1) la banca, nel formulare eccezione di prescrizione, non è tenuta ad indicare le singole rimesse assumenti funzione solutoria (“come non si richiede ai fini della valida proposizione della domanda di ripetizione che il correntista specifichi una ad una le rimesse dallo stesso eseguite che, in quanto solutorie, si siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell’art. 2033 cod. civ., in modo simmetrico, la banca che eccepisca la prescrizione non può essere gravata dall’onere di indicare i versamenti solutori”); 2) la prescrizione va valutata sul saldo ricalcolato (“per stabilire, dunque, se un versamento abbia avuto natura solutoria ovvero ripristinatoria occorre eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca (mediante applicazione di interessi non dovuti ovvero mediante capitalizzazione trimestrale, ecc.) e, in conseguenza di tale operazione, rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando se i versamenti di volta in volta eseguiti si collochino all’interno del massimale di fido ovvero se essi siano stati eseguiti per eliminare il suo superamento (in questo senso, cfr. Cass. n. 9141 del 2020)”); 3) non sono “pagabili” le competenze addebitate in costanza di saldo debitore entro i limiti dell’affidamento (“quanto alla questione relativa all’applicazione del meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all’art. 1194, secondo comma, cod. civ., in rapporto derivato da contratto di conto corrente bancario cui accede un’apertura di credito (come quello di specie) si osserva che tale meccanismo trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell’affidamento; con la conseguenza che non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l’annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell’affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista (in questo senso, cfr.: Cass. n. 3858 del 2021)”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.18815 del 10.06.2022