Con ordinanza n.20665 del 24.07.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito che la clausola del contratto di fideiussione mediante la quale il fideiussore si obblighi a mantenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore non esime la banca dal rispetto – pena la liberazione del fideiussore – dell’art.1956 c.c. e dunque dall’acquisizione della “speciale autorizzazione” prevista dal ridetto articolo. Il “disinnesco” della regola, dice la Cassazione, si ha solo nel caso in cui il fideiussore coincida con il debitore, per essere il legale rappresentante del soggetto garantito.

Corte di Cassazione, ordinanza n.20665 del 24.07.2024