Con ordinanza n.21410 del 30.07.2024, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso proposto dalla parte debitrice, ha chiarito che, accertata la nullità del contratto di conto corrente, la banca non può ottenere il pagamento del saldo debitore del rapporto mediante un’azione “diretta a dare esecuzione al contratto”, dovendo, invece, proporre una domanda di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c..
Pertanto, in assenza di tale specifica domanda, “la decisione impugnata, con cui è stata pronunciata condanna al pagamento per un titolo non dedotto, risulta affetta da extrapetizione e va pertanto cassata”.
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