La Corte di Cassazione, con ordinanza n.22387 del 5 agosto 2021, ha trattato il tema dell’onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il correntista opponente spiega domanda riconvenzionale. La Corte, richiamando conformi precedenti, ha statuito che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l’inesistenza e l’esistenza del credito dedotto in lite. Queste le parole degli Ermellini: “Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo non documentato. Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatorio della controparte. In tal senso, mancando la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, al contempo, questa non potrà invocare, in proprio favore, l’addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.22387 del 05.08.2021