Con ordinanza n.25911 del 22.09.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che nei contratti di fideiussione sottoscritti dal consumatore la clausola di deroga all’art.1957 deve considerarsi vessatoria ai sensi del decreto legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo), art.33, comma 2, lettera t). Da ciò discende la nullità della clausola – ex art.36 c.d.c. – in caso (come nell’ispecie) di mancato rispetto dell’art.34 c.d.c..
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