Con ordinanza n.27077 del 09.10.2025, la prima sezione civile della Corte di Cassazione, all’uopo richiamando SS.UU. n.5841 del 5 marzo 2025, ha ribadito che “il c. d. mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, è da intendersi perfettamente concluso con l’accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l’effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”.
Secondo gli ermellini, “«Non è dunque possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell’operazione…»”.
In sintesi, “la destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità”.
La Corte ha altresì precisato che “ove si tratti di mutuo fondiario, la sua finalizzazione al ripianamento dei debiti progressi non configura una causa di nullità del contratto per mancanza di causa”.
Corte di Cassazione, ordinanza n.27077 del 09.10.2025
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