Con ordinanza n.27106 del 18.10.2024, la Corte di Cassazione ha chiarito, finalmente, che la “clausola di salvaguardia”, generalmente prevista nei contratti di finanziamento per escludere la possibilità che l’istituto di credito applichi interessi (soprattutto) di mora usurari, non è idonea ad escludere in radice l’usurarietà originaria degli interessi (corrispettivi ovvero) di mora.
La Corte, difatti, ha chiarito che “una clausola di salvaguardia può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso – caratterizzato dal suo movimento fisiologico – che nullo altrimenti lo renderebbe”.
Scrivi un commento