Con l’ordinanza n.27460 del 14.10.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito alcuni principi già espressi in giurisprudenza. In primo luogo, la Corte ha ribadito che la clausola di capitalizzazione degli interessi deve necessariamente essere stipulata in forma scritta nel rispetto delle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000, non essendo valido l’adeguamento con pubblicazione in G.U..
La Corte poi, accogliendo il motivo di ricorso del correntista, secondo cui “la banca non avrebbe fornito la prova della natura solutoria delle rimesse…..non essendo sufficienti al riguardo gli estratti conto e i conti scalari”, ha chiarito che “spetta alla banca, ove eccepisca la prescrizione dell’azione ex art. 2033 cod. civ., allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate”.
Gli ermellini hanno altresì ribadito, una volta ancora, che la verifica della natura delle rimesse va fatta sul saldo ricalcolato e non su quello da estratto conto.
Scrivi un commento