Con ordinanza n.2855 del 31 gennaio, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell’art.117 t.u.b.”
Corte di Cassazione, ordinanza n.2855 del 31.01.2022
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