Con ordinanza n.3229 dell’08.02.2025, la Corte di Cassazione ha: 1) chiarito che “salvo che operi in forza di contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, l’intermediario non è tenuto anche ad informare, tempo per tempo l’investitore circa l’andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell’emittente”; 2) giudicato corretto l’operato della Corte distrettuale, che aveva ritenuto inadempiente la banca, all’assolvimento dei propri obblighi informativi, evidenziando il “profondo contrasto esistente tra le due profilature, effettuate in un intervallo temporale di soli tre mesi”. In particolare, secondo la Corte territoriale, il cui operato è stato confermato dalla Cassazione, “il contenuto di quelle profilature denota una superficialità del modus operandi, o se si preferisce, non dimostra una attenta ricognizione del profilo delle investiture, fatto che si traduce in una violazione dei relativi obblighi incombenti sulla banca”.
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