Con ordinanza n.34600 del 24.11.2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che i contratti bancari sottoscritti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.385/1993 restano regolati alle norme previgenti. Talché, in caso di nullità della clausola interessi, l’art.117 TUB resta inapplicabile anche per il periodo successivo alla sua entrata in vigore. La Suprema Corte ha dunque sancito il seguente principio di diritto: << La disposizione di cui all’art.117, comma 7, t.u.b., che determina il tasso sostitutivo in ipotesi di tassi ultralegali non è retroattiva, onde la disciplina ivi prescritta non si estende ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della detta norma >>.
Corte di Cassazione, ordinanza n.34600 del 24.11.2022
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