Con ordinanza n.35039 del 29.11.2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che il correntista ha diritto a ricevere, su propria istanza, unicamente gli estratti conto relativi all’ultimo decennio.
In sintesi, gli estratti conto, secondo la Corte, rientrano nella documentazione cui fa riferimento il quarto comma dell’art.119 TUB, che espressamente prevede il limite decennale. Peraltro, afferma la Corte, il limite decennale è anche coerente con la norma di portata generale sancita dall’art.2220 c.c.

Corte di Cassazione, ordinaza n.35039 del 29.11.2022