Con ordinanza n.35979 del 7 dicembre 2022, la Corte di Cassazione, ribaltando la doppia conforme del Tribunale di Monza e della Corte di Appello di Milano che avevano rigettato le domande del correntista per mancato assolvimento dell’onere probatorio in ragione della mancata produzione integrale degli estratti conto bancari, ha chiarito che il correntista che promuova domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti della banca può produrre anche i soli estratti rinvenuti, seppur incompleti. Ovviamente, per i periodi non documentati non sarà accertabile l’eventuale indebito.
L’onere del correntista di produrre l’integrale movimentazione del rapporto – sin dal suo sorgere – grava sul correntista solo nel caso in cui sia la banca ad esigere il credito maturato in sede monitoria ed il correntista, nel giudizio di opposizione, spieghi domanda riconvenzionale.
In sintesi, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisce in giudizio per la ripetizione dalla banca di denaro che afferma essere stato a costei indebitamente dato nel corso dell’intera durata del rapporto sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi e al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell’usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, nonché di addebiti di denaro non previsti dal contratto, è onerato dalla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente riferiti all’intera durata del rapporto; con la conseguenza che qualora egli depositi solo alcuni di tali estratti periodici di conto corrente egli da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall’altro, l’omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell’avere tra le parti del cessato rapporto a partire dal primo saldo (nella specie, a debito) dal cliente documentalmente riscontrato”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.35979 del 07.12.2022