Con ordinanza n.61 del 03.01.2023, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che il tasso legale ex art.1284 c.c., comma 4, si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all’avvio del processo (chiaramente avente ad oggetto il credito cui gli interessi si riferiscono). La portata ampia della norma ha una precisa ratio che deve essere individuata in una finalità deflattiva del contenzioso. Dunque non avrebbe senso limitare la sua applicazione unicamente a taluni crediti.
Nello specifico, la Corte ha chiarito che il detto tasso – relativo ai cosiddetti interessi di mora commerciali – sia applicabile anche all’indebito di conto corrente.

Corte di Cassazione – ordinanza n.61 del 03.01.2023