Con ordinanza n.7134 del 25.03.2026, la Corte di Cassazione – confermando il decreto con il quale il Tribunale di Roma, nell’ambito di una procedura fallimentare, aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo promosso dalla banca esclusa (dunque rigettando il ricorso della banca) – ha sanzionato l’istituto di credito per aver concesso finanziamenti a impresa già in stato di decozione, condotta che da un lato ha aggravato la crisi dell’impresa e dall’altro ha posticipato l’emersione dello stato di insolvenza.
Per tale ragione, i contratti di finanziamento sono stati considerati nulli ex art.1418 c.c. e – trattandosi di prestazione contraria al buon costume – ne è stata accertata l’irripetibilità ex art.2035 c.c..
Secondo la Cassazione, “ai fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa”.
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