Con ordinanza n.9650/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che il garante autonomo non può eccepire la mancanza di legittimazione ad agire della cessionaria.
Secondo la Corte, “L’eccezione relativa alla avvenuta cessione del credito è eccezione che può essere opposta solo dal debitore principale, in quanto parte del contratto, ed in quanto debitore ceduto. Non è una eccezione processuale come ritiene il ricorrente. E’ una eccezione che riguarda invece l’effettiva ed efficace cessione del rapporto sottostante, ossia del rapporto garantito, e come tale è eccezione che compete a chi è parte di quel rapporto, o al garante ove però la garanzia non sia autonoma o a prima richiesta, come in questo caso”.
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