Lo scorso 29 aprile la terza sezione civile della Corte di Cassazione – nella medesima composizione – ha emesso due importanze ordinanze in tema di contratti di leasing sanzionando gli istituti finanziari per la mancanza di trasparenza dell’impianto economico dei rispettivi contratti.

Con l’ordinanza n.11817/2026, la Corte, pur ribadendo che “la mancata indicazione del “tasso leasing” nel contratto non determina la violazione dell’art. 117, comma 4, T.U.B., qualora lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing”, ha precisato che “la possibilità di determinare il tasso leasing per relationem, …..non può essere estesa ai casi (come quello di specie) ove i parametri contrattuali vengono unilateralmente determinati dalla società di leasing ed in assenza di criteri di calcolo esplicitati nel contratto e, addirittura, mediante il calcolo del tasso di attualizzazione estratto «a ritroso» (non venendo indicati: la formula, i criteri di determinabilità e le eventuali componenti di interesse incluse anche nell’opzione finale)”.

Con l’ordinanza n.11810/2026 del medesimo giorno (emessa dal medesimo collegio), la Corte ha giudicato rilevante, sempre in ordine all’assenza di trasparenza del disciplinare economico del rapporto, la mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di leasing.

Corte di Cassazione, ordinanza n.11817 del 29.04.2026

Corte di Cassazione, ordinanza n.11810 del 29.04.2026