Con sentenza n.12480 del 19.04.2022, la Corte di Cassazione, richiamando conformi orientamenti, è tornata ad esprimersi sulle differenze esistenti tra un contratto di mutuo ipotecario concesso al fine di erogare liquidità al mutuatario e, di contro, un mutuo ipotecario concesso al solo fine di ripianare l’esposizione debitoria di conto corrente.

In tale ultimo caso, l’assenza di “traditio” priva il contratto di mutuo di quelle specificità tipiche del mutuo ipotecario classico usualmente concesso a clienti che abbisognano di liquidità (nella maggioranza dei casi per l’acquisto di un immobile).

Secondo gli Ermellini “occorre distinguere tra il mutuo, la cui struttura contrattuale implica la effettiva “traditio” delle somme di denaro – che, <<per quanto possa essere realizzata anche a mezzo di forme assai rarefatte, comunque deve, per essere tale, realizzare il passaggio delle somme dal mutuante al mutuatario>> – e il “ripianamento” di un debito a mezzo di nuovo credito, <<che la banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente>>, trattandosi in questo secondo caso solo di <<un’operazione di natura contabile>>, poiché <<la posta compiuta “in dare” sul conto comporta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1852 c.c., un’automatica e immediata modifica del saldo ex art. 1852 c.c., così precludendo ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilità da parte del cliente, ma non eliminando la sostanza del debito» (v. Cass. 1517/2021, 7740/2020, 20896/2019)”.

Il Supremo Collegio ha poi ulteriormente chiarito che “(…) l’utilizzo di somme da parte di un istituto di credito per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista – con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale – costituisce un’operazione meramente contabile in “dare” ed “avere” sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, appunto perché, mentre quest’ultimo presuppone sempre l’avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario, l’operazione sopra descritta determina invece, di regola, gli effetti del “pactum de non petendo ad tempus”, restando modificato soltanto il termine per l’adempimento, senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista”.

In sintesi e a prescindere dall’eventuale contestazione del saldo passivo del conto corrente oggetto di ripianamento, il mutuo – ancorché ipotecario – concesso al fine di consolidare il debito di conto corrente non consente alla banca di agire direttamente in via esecutiva in caso di mancato rimborso da parte del mutuatario.

Corte di Cassazione, sentenza n.12480 del 19.04.2022