Mediante l’attesissima sentenza n.15130 del 29.05.2024 resa a SS.UU., la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento <<alla francese>> di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione <<composto>> degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Va chiarito che le SS.UU. hanno espressamente esaminato – e su di esso hanno enunciato il principio di diritto – un contratto di mutuo a tasso fisso con allegato il piano di ammortamento, quest’ultimo considerato (in più passaggi della pronuncia) elemento informativo ulteriore per escludere la violazione della normativa in tema di trasparenza.
Peraltro, le SS.UU. hanno inteso premettere di non essere state “chiamate a pronunciarsi con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” e “neppure sono chiamate a pronunciarsi sul tema relativo alle eventuali conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto”.
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