Con ordinanza n.19825 del 20.06.2022, la Corte di Cassazione ha chiarito che “deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell’ oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorge l’obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore su quale dovesse essere calcolata tale percentuale”.

Corte di Cassazione, ordinanza n.19825 del 20.06.2022