Con sentenza n.38331 del 03.12.2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali”. In tal caso, la traditio rei è provata dallo stesso atto dispositivo del mutuatario, che non avrebbe potuto disporre il ritrasferimento alla banca dell’importo mutuato (per la costituzione del vincolo) se non avesse avuto la disponibilità giuridica del capitale.

Corte di Cassazione, sentenza n.38331 del 03.12.2021_