Mediante una sentenza estremamente interessante – la n.6255 del 02.03.2023 – la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha inteso chiarire che l’art.1972 c.c. concerne i casi di transazione “novativa” e non anche di transazione “conservativa”. In particolare la Corte ha chiarito che “la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l’esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo”.

Corte di Cassazione, sentenza n.6255 del 02.03.2023