Con sentenza n.7352 dello scorso 7 marzo, la Corte di Cassazione ha ribadito – una volta ancora – che anche gli interessi di mora soggiacciono al vaglio della legge n.108/1996.
La Corte ha poi richiamato “il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usurarie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”. Talché, soggiungono gli ermellini, “ne deriva l’impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori”.
La Cassazione chiarisce che interessi di mora e penale di estinzione anticipata hanno una differente natura.
I moratori rappresentano una “clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi”.
Di contro, la penale di estinzione anticipata rappresenta una “clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio”.
In ragione del corretto inquadramento della natura della penale di estinzione anticipata, secondo la Corte di Cassazione trattasi di onere neppure rilevante ai fini della verifica di non usurarietà del rapporto. Secondo gli ermellini, difatti, “la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito”. Difatti, “non si è di fronte, cioè, a <<una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente>> (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (all’erogazione del credito, n.d.r.)”.
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