Con sentenza n.41994 del 30.12.2021, le SS.UU. della Cassazione si sono espresse sull’annosa questione dei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema negoziale tipo redatto dall’ABI nell’ottobre del 2002. A seguito di un’istruttoria avviata a novembre dell’anno successivo, la Banca d’Italia emise il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 chiarendo, preliminarmente, che << le condizioni generali di contratto comunicate dall’ABI relativamente alla “fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie”, in quanto deliberazioni di un’associazione di imprese, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, della legge numero 287/ 90, laddove recita: “sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statuarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari” >>.
Con il citato provvedimento, la Banca d’Italia stabilì che << gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n.287/90 >>, mentre le ulteriori disposizioni non risultano lesive della concorrenza.
I citati articoli concernono la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art.2), secondo la quale il fideiussore è tenuto << a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo >>, la “clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c.” (art.6) e la “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale << qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate >>.
Sull’ argomento la giurisprudenza, anche di legittimità, si è divisa, sostenendo talvolta la tesi della nullità parziale delle sole tre citate clausole, talaltra quella della nullità dell’intero contratto fideiussorio.
Le SS.UU., esclusa l’ipotesi di nullità totale della fideiussione, hanno stabilito il seguente principio di diritto: << i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.2, comma 2, lett. a) della legge n.287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt.2, comma 3 della legge succitata e dell’art.1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti >>.

Corte di Cassazione SS.UU., sentenza n.41994 del 30.12.2021