La Corte di Cassazione a SS.UU., con sentenza n.5968 del 06.03.2025, ha sancito la validità esecutiva del mutuo “condizionato”, esprimendo il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto“.
Corte di Cassazione SSUU, sentenza n.5968 del 06.03.2025
Quale impatto ha la sentenza della Cassazione SS.UU. n.5968/2025 sulla validità esecutiva dei contratti di mutuo condizionati nella pratica? regards Telkom University Jakarta
La questione riguarda unicamente i rapporti di mutuo per i quali la parte mutuataria si sia resa inadempiente. In tali casi la banca, dovendo agire in via esecutiva per il recupero del proprio credito, grazie alla recente sentenza delle SS.UU. non rischia più che venga sospesa la procedura per assenza di validità esecutiva del contratto di mutuo.