Con la recentissima ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sui c.d. “super-interessi” disciplinati dal 4° comma dell’art.1284 c.c. (introdotto con l’art. 17, comma 1, D.L. n. 132/2014, sì come modificato dalla legge di conversione n. 162/2014), a tenore del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

Il tema è quello dell’applicabilità, al credito vantato a titolo di ripetizione di indebito ex art.2033 c.c., del tasso d’interesse moratorio disciplinato dal d.lgs. n.231/2002.

Articolo pubblicato sul sito web il ” Diritto del Risparmio”

Diritto del risparmio – I super-interessi si applicano anche all’obbligazione da ripetizione di indebito

Corte di Cassazione, ordinanza n.21806 del 29.07.2025