A seguito di alcune ordinanze emesse dai Tribunali di tutta Italia, si sta affermando l’orientamento secondo il quale il contratto di mutuo che prevede la riconsegna alla banca della somma erogata subordinandone il definitivo svincolo all’assolvimento di taluni adempimenti da parte del mutuatario – cosiddetto “mutuo condizionato” – non ha efficacia di titolo esecutivo ex art.474 c.p.c., ancorché non sia in contestazione l’effettiva successiva erogazione dell’importo mutuato.
Scarica le ordinanze e l’articolo pubblicato, sull’argomento, dall’avv. Amicarelli.
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