Con sentenza n.28362/2020, la Corte di Cassazione, pur ritenendo provato l’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario – così come la violazione dei canoni di correttezza e buona gestione del rapporto – ha confermato la sentenza della Corte Territoriale (CdA di Napoli) negando il diritto risarcitorio per il risparmiatore in ragione di quanto statuito dal secondo comma dell’art.1227 c.c., atteso che – come provato in sede di merito – trattasi di investitore pienamente consapevole dell’anomalo modus operandi dell’intermediario (la vicenda ha ad oggetto l’operatività su contratti FIB 30 e MIB 30). Ai fini della pronuncia ha avuto carattere dirimente il profilo dell’investitore – la cui operatività è risultata molto ricorrente – soggetto costantemente presente presso il “borsino” della banca, attento a visionare le “fiches” degli ordini e addirittura titolare di uno specifico conto corrente, denominato “margini iniziali su contratti FIB 30”, al quale aveva accesso (circostanza dimostrata dal compimento, su tale conto, anche di operazioni “ordinarie”).

Allegato  Cass. Sez.1  n. 28362 del 11.12.2020