Le sezioni Unite, con la sentenza n.19597 del 18.09.2020, hanno di fatto messo termine al cosiddetto filone giudiziario dei “mutui usurari”, filone che per alcuni anni ha visto convenire in giudizio gli istituti di credito per aver concesso mutui prevedenti un tasso di mora superiore alla soglia stabilita dalla legge n.108/1996 (cosiddetta legge antiusura).
Con tale pronuncia, difatti, gli ermellini da un lato hanno attribuito giuridica rilevanza – ai fini dell’individuazione della soglia di usura degli interessi moratori – alla nota maggiorazione del 2,1% indicata nel 2002 dalla Banca d’Italia a seguito di una rilevazione statistica sulla maggiorazione mediamente praticata dagli istituti finanziari in caso di ritardo nei pagamenti, dall’altro lato hanno stabilito che anche in ipotesi di usura del tasso di mora (usura che di fatto non si verifica mai se si tiene conto della ridetta maggiorazione ai fini della determinazione della soglia di usura dei moratori) al mutuante sarebbero dovuti – ex art.1224 c.c. – gli interessi di mora nella inferiore misura del tasso corrispettivo legittimamente convenuto.
Allegato Cass. SS. UU sentenza n.1957 del 18.09.2020
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