Con ordinanza n.24591 del 2 ottobre 2019, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della verifica dell’usurarietà delle commissioni di massimo scoperto la cms praticata dalla banca non va moltiplicata per 4 atteso che la rilevazione della Banca d’Italia è operata su base trimestrale.
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