La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.29317 del 22.12.2020, ha chiarito che “è legittima la revoca dell’affidamento intimata dalla banca pur dopo avere a lungo tollerato gli sconfinamenti dai relativi limiti da parte del correntista (Sez. 1, Sentenza n. 23382 del 15/10/2013)”.

In ogni caso, lo stesso Supremo Collegio, richiamando la sentenza n.17291/2016 emessa dalla stessa sezione, ha anche ribadito che “il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell’affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un’interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate.
Tuttavia, in punto di ripartizione degli oneri probatori, la Corte, richiamando anche in tal caso altra pronuncia della sezione prima (la n.6186 07.03.2008), ha precisato che “il recesso dal contratto di apertura di credito costituisce una facoltà riconosciuta dall’art. 1845 cod. civ., sicché risulta adeguatamente motivato anche attraverso il mero richiamo a quella norma; è invece la parte che assume l’illegittimità del recesso (ad esempio per arbitrarietà e contrarietà al principio di buona fede) che ha l’onere di enunciarne le ragioni e di fornire la relativa prova nel caso concreto”.

In sintesi, “il debitore il quale agisce per far dichiarare l’arbitrarietà del recesso ha l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti”.

Allegato  Cass. Prima Sez. Civ. n.29317 del 22.12.2020