Molto frequentemente il cessionario di crediti in blocco da parte di un istituto bancario agisce in via giudiziaria per il recupero del credito acquisito. Per agire, tuttavia, deve fornire compiuta prova della titolarità del credito, non essendo sufficiente il richiamo alla Gazzetta Ufficiale in cui si da atto della cessione dei crediti in blocco, salvo che l’inserzione in G.U. rechi indicazioni sufficientemente analitiche e chiare atte a provare che “il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e del contenuto contrattuale ex art.1346 cod. civ), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione” (Corte di Cassazione, prima sez. civile, ordinanza n.5617/2020).
In sintesi, secondo la Suprema Corte, l’avviso di cessione del credito pubblicato sulla G.U. non è idoneo ad attestare la legittimazione attiva del cessionario di crediti in blocco, assolvendo unicamente alla funzione di sostituto della notifica ex art.1264 c.c..
In senso conforme anche Cassazione, terza sezione civile, ordinanza n.2780/2019.
Allegato Cass. Civ. Sez. I n.5617 del 28.02.2020
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