Mediante la recentissima sentenza n.20451/2019 emessa dalla Corte di Cassazione, i giudici ermellini hanno chiarito che l’onere di esibizione dei contratti grava sempre – a prescindere dal tipo di giudizio – in capo alla banca.
Difatti, nella citata pronuncia è possibile leggere: “se è vero che anche nelle azioni di accertamento negativo l’onere della prova incombe sull’attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l’onere sul convenuto (principio teorizzato frequentemente nella giurisprudenza di legittimità e applicato anche dalle Sezioni Unite, nella sentenza n.13533 del 30.10.2001 sulla prova dell’inadempimento)”.
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