Con ordinanza n.19348 dell’11.06.2026, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla determinatezza della clausola interessi di un contratto di finanziamento.
In primo luogo, nella scia di tutte le pronunce rese con riguardo ai finanziamenti, privi dell’indicazione del tasso annuo nominale (TAN) ma riportanti il TAEG/ISC del rapporto, la Corte ha ribadito, ancora una volta, che sebbene ai sensi del quarto comma dell’art.117 TUB il contratto debba necessariamente contemplare la pattuizione sul tasso d’interesse, tale obbligo è soddisfatto anche per relationem laddove dal TAEG/ISC, tenendo conto di tutte le ulteriori condizioni convenute, riesca a determinarsi ‐ senza incertezze ‐ il TAN del rapporto.
Articolo pubblicato sulla rivista on line ” NTPlus – Il Sole 24 ore”
NTPlus – Il Sole 24 ore – Mutui, il tasso d’interesse deve essere determinabile senza incertezze
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