Il Tribunale di Firenze, con sentenza n.1865 del 25.08.2020, ha decretato la nullità del contratto derivato di tipo IRS per assenza dell’indicazione del mark to market, atteso che le SS.UU., con sentenza n.8770 del 12.05.2020, hanno chiarito che il MtM è elemento essenziale del contratto.
Ulteriore profilo di nullità accertato dal tribunale toscano è l’assenza di una reale finalità di copertura.
Allegato Sentenza Tribunale di Firenze. n.1865 del 25.08.2020
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