Con sentenza n.23853 del 29 ottobre 2020 la Cassazione stabilisce che “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell’art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell’art. 2 della predetta delibera (Cass. 19 maggio 2020, n. 9140)”.
Trattasi di principio già affermato (in parte con percorsi argomentativi diversi) sia da Cassazione n.26779 del 21.10.2019 sia da Cassazione n.9140 del 19.05.2020.
Allegato Cass. Sez. 1 n. 23853 del 29.10.2020
Scrivi un commento